{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-13_2002-07-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59118&nX40_KEY=4711368&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8a6da7553723cdab1e8181266624c4ec"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2002.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:20:22", "Checksum": "19a8433af7669aad882182b98f7ebfdc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Lo stesso art. 14 LPM è qui invocato dalla convenuta sulla base del preuso vantato da __________ in rapporto al deposito del marchio verbale effettuato dall'istante nel 1998. Fattispecie che merita verifica, dal momento che -contrariamente a ciò che è stato accertato nelle parallele decisioni relative agli inc. 10.2002.09 e 10.2002.10 (sub 7)- la convenuta e più precisamente la sua licenziante __________, in quella data, non aveva ancora proceduto al deposito di alcun marchio svizzero. Essa tuttavia aveva venduto direttamente suoi prodotti in Svizzera, pacificamente usando il marchio controverso, tra settembre 1989 e agosto 2001 (plico doc. _), ciò che dovrebbe bastare per costituire l'affermato preuso -che in concreto è esistito- senza necessità di fare riferimento all'incontestato rapporto di licenza __________ - __________ GmbH fra giugno 1993 e ottobre 2000 (inc. 10.2002.9, doc. T e U); in ogni modo esso ha verosimilmente rappresentato un uso effettivo sul mercato svizzero (Willi, op. cit., art. 14 LPM, N. 5), tanto che -ancorché nei limiti della presente decisione cautelare- si ritiene di considerare che l'istante non possa opporvi il deposito del suo marchio del febbraio 1998; e ciò anche prescindendo da ogni considerazione sulla confondibilità del medesimo con quello poi registrato da __________ ed effettivamente usato (sul tema comunque cfr. il precedente cons. 5).\n9. Infine, l'istante si oppone all'accennata eccezione della convenuta, affermando in particolare che l'accertato uso sarebbe avvenuto in malafede, controparte avendo dovuto sapere che il marchio \"__________\" era già stato oggetto di deposito (per la stessa categoria di prodotti) nel 1977. Al proposito dev'essere tuttavia osservato che il documento che attesta la radiazione del marchio (doc. _) non specifica se si trattasse di un marchio verbale o del marchio oggetto della contestazione; inoltre, a quel momento, ossia nel 1997 (peraltro prima del deposito del marchio svizzero da parte dell'istante), la titolare di quel vecchio marchio (annullato a causa di mancata proroga), ossia la britannica __________ Ltd., verosimilmente non esisteva più o non era più attiva (l'affermazione della convenuta al riguardo non è stata contestata), mentre l'istante non ha fornito elementi che indiziassero la conoscenza da parte della convenuta, rispettivamente di __________ delle avvenute cessioni del marchio estero dapprima a una persona fisica -nel 1993- e poi da quest'ultima alla società istante, nel 1997. Comunque, fossero valide le cessioni menzionate, sarebbe allora stata la stessa istante a verosimilmente non aver avuto interesse alla proroga del marchio in Svizzera, quasi in concomitanza con la pattuita cessione in suo favore. Il che potrebbe invero bastare per escludere la malafede di __________.\n10. In relazione alla protezione dei marchi, bastano queste considerazioni per respingere l'istanza, rendendosi inutile l'accertamento della presenza di altri presupposti d'applicazione dell'art. 59 LPM, così come ogni osservazione concernente la valutazione dell'elemento grafico della figura di un __________, usato in eventuale aggiunta al marchio litigioso.\nQuanto all'invocato art. 3 lett. d LCSl, l'istante non ne ha minimamente sostanziato i presupposti, limitandosi ad affermare che il comportamento della convenuta sarebbe atto a creare confusione con i prodotti propri. A fronte tuttavia della complessità della fattispecie, la tesi avrebbe richiesto una motivazione maggiore.\nLe spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nMotivi per i quali,\nrichiamate la LTG e la TOA\ndecreta:\n1. L'istanza di provvedimenti provvisionali 21 maggio 2002 di __________ (UK) Ltd. è respinta.\n2. Le spese della presente procedura e la tassa di giustizia in complessivi fr. 1'000.--, anticipati dall'istante in misura di fr. 400.--, restano interamente a suo carico. Essa verserà alla convenuta l'importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione a: - avv. __________ (2 espl.) per sé e avv. __________;\n- studio legale __________.\nIl giudice delegato:\n(dott. __________)"}