{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-13_2002-07-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59118&nX40_KEY=4929382&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8a6da7553723cdab1e8181266624c4ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:38:56", "Checksum": "b3dd012144c9747fc49929c3a4579c4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nchiamato a giudicare l'istanza di provvedimenti cautelari 21 maggio 2002 in materia di protezione dei marchi e di concorrenza sleale presentata da\n|\n|\n__________ rappr. dall’avv. __________, e avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dallo Studio legale __________\nin cui è intervenuta in causa accessoriamente __________ pure rappr. dallo Studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ntenutosi il contraddittorio il 6 giugno 2002;\nassunti gli incarti richiamati n. 10.2002.9 e 10.2002.10 di questa stessa Camera;\ndeciso, in sede di contraddittorio, l'intervento in lite di __________ Ltd. in favore di __________ SA;\nletti gli atti e i documenti prodotti;\nconsidera\nin fatto e in diritto:\n1. L'istante è una società estera, titolare del marchio svizzero __________, marchio verbale recante il n. __________, depositato il 6 febbraio 1998 per la classe internazionale di prodotti 25 (abbigliamento) (doc. _).\nLa convenuta gestisce due negozi a __________ -in via __________ e in __________ - dove mette in commercio capi d'abbigliamento sportivo recanti il marchio __________ in una particolare presentazione grafica. Considerando equivalenti i due marchi, l'istante chiede che, a titolo provvisionale, venga fatto divieto alla convenuta di vendere in qualsiasi forma prodotti portanti in tutto o in parte il marchio \"__________\" o \"__________\" (con o senza la figura di un __________).\n2. L'istante afferma di essere l'unica vera titolare del marchio litigioso per averlo depositato prima di quello della società __________ Ltd. (nel seguito: __________), licenziante della convenuta, avvenuto solo il 18 giugno 2001 (doc. _). Sostiene che, oltre l'art. 6 LPM che riserva il diritto al marchio a chi lo deposita per primo, alla fattispecie si attaglia anche l'art. 14 LPM secondo il quale il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno già usato prima del suo deposito. Conseguendone in concreto che la sua licenziataria, la ditta tedesca __________ GmbH, così come i suoi clienti, risultano in ogni caso autorizzati a usare il marchio controverso: e ciò in base alle vendite da quella effettuate in Svizzera -fra novembre 2000 a tutt'oggi (ma in particolare fino al deposito del marchio da parte di __________)- di merce recante il marchio __________. Inoltre, l'istante invoca l'art. 3 lett. d LCSl poiché il comportamento della convenuta è atto a ingenerare confusione nel pubblico.\n3. La convenuta si difende invocando anzitutto le norme sulla concorrenza sleale: ricordato come __________ GmbH sia stata dal 1993 all'ottobre 2000 licenziataria di __________, il fatto che la prima -dopo essere divenuta licenziataria dell'istante nel novembre 2000- abbia continuato a usare il marchio oggetto del primo contratto rappresenterebbe infatti una pratica commerciale ingannevole. Afferma inoltre che __________, dapprima (almeno dal 1989) direttamente, poi per il tramite di __________ e attualmente sulla base della licenza con __________ SA, ha venduto in Svizzera ininterrottamente abbigliamento recante il marchio controverso; uso precedente a quello dell'istante, iniziato solo nel 2000. Conseguendone che la denominazione __________ sarebbe in ogni caso protetta e riservata a __________, rispettivamente alla convenuta (art. 8 e 10bis CUP) e che l'istante non può vietare né alla convenuta, né a __________ l'utilizzo del marchio in virtù dell'art. 14 LPM. Sostiene diversità dei due marchi depositati da __________, rispettivamente dall'istante, affermando inoltre che la registrazione di quest'ultima (nel 1998) ha ingenerato nel pubblico confusione sull'origine della merce. Per quanto riguarda il segno del __________ di dirà, se necessario, nel seguito.\n4. Nell'ambito dell'art. 59 cpv. 1 LPM e dei combinati art. 14 LCSl e 28c - 28f CC, l'istante deve rendere verosimile di subire o di temere di subire una violazione del proprio diritto e che la stessa rischia di causargli un pregiudizio difficilmente riparabile.\nCon riferimento all'art. 6 LPM appare determinante la questione della contestata similitudine dei due marchi contrapposti come presupposto del principio in esame (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 3, N. 1); conseguendone che, si dovesse escludere -almeno in questo stadio della controversia- la confondibilità dei due segni, verrebbe meno l'applicabilità della norma menzionata. Concretamente e al di là dei riconosciuti criteri di giudizio, il problema è di tutta evidenza, tenuto conto del fatto che il marchio apposto sui prodotti di entrambe le parti pacificamente corrisponde (a prescindere dall'eventuale aggiunta della figura __________ di cui si dirà nel seguito) a quello depositato da __________ (doc. _), connotato da una determinata rappresentazione grafica. Marchio che la convenuta considera diverso da quello solo verbale di cui è titolare l'istante e con lo stesso non confondibile: rileva al proposito che il marchio di __________ è un marchio figurativo, composto di due elementi verbali (__________e __________) abbinati a una grafia particolare, indicata come Cinemascope, mentre l'istante sostiene l'indifferenza della diversa grafia con riferimento alla giurisprudenza (in particolare: SMI 1983 II 54 e 1987 I 45)."}