_); che ciò basta a rendere verosimile che le istanti stiano subendo una lesione dei loro marchi, rispettivamente atti di concorrenza sleale da parte del convenuto; che -a questo stadio della vertenza- il pregiudizio imminente o attuale delle istanti non ha motivo per essere ulteriormente accertato poichè inerente all'azione stessa; che, mentre si giustifica il sequestro immediato della merce posta in vendita dal convenuto e di determinata documentazione, siccome il contraddittorio renderebbe vana la stessa misura, ogni altra richiesta può essere decisa soltanto dopo essere stata offerta al convenuto la possibilità di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.):