4 LPM e 28d cpv. 2 CC autorizzano il giudice a ordinare provvedimenti supercautelari (provvisori) sulla base della sola istanza quando l'imminenza del pericolo rende impossibile sentire la controparte, o quando l'esecuzione del contraddittorio renderebbe vana la stessa misura richiesta (David, in Comm. di Basilea, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, art. 59 LPM, N. 20); che analoga possibilità d'intervento è prevista dall'art. 14 LCSl che rimanda agli art. 28c - 28f CC (Pedrazzini/ Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, ed. 2, pag. 253); che misure superprovvisionali possono essere ottenute anche allo scopo di assicurare mezzi di prova (art. 59 cvp.