Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese, né ripetibili per il giudizio di irricevibilità della petizione nei confronti di CV 2. La reiezione della petizione nei confronti della Comunione dei condomini CV 1 giustifica per contro di porre a carico dell’attore i relativi oneri processuali e un’equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG dichiara e pronuncia I. La petizione 15 marzo 2001 di AT 1 è irricevibile in quanto promossa nei confronti di CV 2 ed è respinta in quanto promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1. II. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr.