44 e 45), non vi sono in definitiva né prove né indizi sufficienti per suffragare la versione dell’attore, non potendo evidentemente bastare, per fondare il convincimento del giudice, la semplice possibilità che i fatti si siano effettivamente svolti come preteso in petizione. 6. Ne discende che la petizione dev’essere dichiarata irricevibile in quanto promossa nei confronti di CV 2 e dev’essere respinta nella misura in cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese, né ripetibili per il giudizio di irricevibilità della petizione nei confronti di CV 2.