Ora, egli ha versato agli atti tutta una serie di scritti con cui CV 2, che a quel momento precisava di agire a titolo personale, aveva annualmente dichiarato di rinunciare a sollevare la prescrizione (doc. II). Ebbene, queste dichiarazioni, pur potendo costituire nelle particolari circostanze atti interruttivi della prescrizione annuale ai sensi dell’art. 135 n. 2 CO (DTF 112 II 231 consid. 3e/bb), non possono però essere opposte alla Comunione dei condomini CV 1, ritenuto che CV 2, come detto, non era debitore solidale (Wermelinger, op. cit., N. 151 ad art. 712l CC; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., N. 64 ad art. 712l CC;