n. 126/94), irricevibile siccome prematura nella misura in cui l’attore ha convenuto in giudizio CV 2, rimproverandogli una violazione del contratto di locazione ed imputandogli nel contempo una responsabilità quale proprietario dell’opera, senza averlo preventivamente chiamato in causa innanzi all’Ufficio di conciliazione. Per giurisprudenza invalsa, non è in effetti possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in materia di locazione, com’è pacificamente quella relativa al risarcimento del danno per violazione del contratto di locazione, se la stessa non è stata in precedenza portata avanti all’autorità di conciliazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 404 con rif.