Essi hanno inoltre contestato che la scala fosse difettosa, che l’infortunio fosse effettivamente avvenuto nei luoghi e nei tempi indicati dall’attore e che il danno subito da costui, pure contestato nel suo ammontare, fosse riconducibile a quell’evento. 3. Nelle successive comparse scritte ed in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni, contestando quelle di parte avversa. 4. La petizione dev’essere dichiarata, d’ufficio (II CCA 17 maggio 1994 inc. n. 6/94, 28 luglio 1994 inc. n. 126/94)