14'500.-). 2. I convenuti si sono opposti alla petizione, sollevando tutta una serie di eccezioni, segnatamente la carente legittimazione passiva di CV 2, la prescrizione della causa nella misura in cui era stata promossa nei confronti della comunione dei condomini e la carente legittimazione passiva dei condomini convenuti, che in parte non erano più quelli del 1991. Essi hanno inoltre contestato che la scala fosse difettosa, che l’infortunio fosse effettivamente avvenuto nei luoghi e nei tempi indicati dall’attore e che il danno subito da costui, pure contestato nel suo ammontare, fosse riconducibile a quell’evento. 3.