{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-8_2006-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90819&nX40_KEY=4711243&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d9f6fc0ed203f86b57b735cfc4affc4"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2001.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.08.2006 10.2001.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "difetto dell'ente locato nalla parte comune di un immobile in PPP - responsabilità del proprietario dell'opera - obbligo di adire l'UC - legittimazione passiva - prescrizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:25:49", "Checksum": "b09cd2a554b999779e187db3d627b0b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.08.2006 10.2001.8\nRegesto:\ndifetto dell'ente locato nalla parte comune di un immobile in PPP - responsabilità del proprietario dell'opera - obbligo di adire l'UC - legittimazione passiva - prescrizione\n\n\nIn tali circostanze, ritenuto oltretutto che l’infortunio non era stato notificato immediatamente al locatore o ai condomini, ma era stato comunicato al solo CV 2 unicamente un anno e mezzo dopo, all’inizio del 1993, oltretutto in un momento alquanto sospetto e meglio in occasione di un contenzioso di carattere locativo (doc. 44 e 45), non vi sono in definitiva né prove né indizi sufficienti per suffragare la versione dell’attore, non potendo evidentemente bastare, per fondare il convincimento del giudice, la semplice possibilità che i fatti si siano effettivamente svolti come preteso in petizione.\n6. Ne discende che la petizione dev’essere dichiarata irricevibile in quanto promossa nei confronti di CV 2 e dev’essere respinta nella misura in cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1.\nNon si prelevano né tassa di giustizia, né spese, né ripetibili per il giudizio di irricevibilità della petizione nei confronti di CV 2. La reiezione della petizione nei confronti della Comunione dei condomini CV 1 giustifica per contro di porre a carico dell’attore i relativi oneri processuali e un’equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\nI. La petizione 15 marzo 2001 di AT 1 è irricevibile in quanto promossa nei confronti di CV 2 ed è respinta in quanto promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1.\nII. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 12’000. -\nb) testimoni fr. 240. -\nc) rogatorie fr. 175. -\nd) perizia fr. 3’250. -\ne) spese fr. 185. -\nTotale fr. 15’850. -\nda anticiparsi dall’attore (e già anticipati in ragione di complessivi fr. 13'750.-), restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla Comunione dei condomini CV 1 fr. 30’000.- a titolo di ripetibili.\nIII. Intimazione:\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}