{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-8_2006-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90819&nX40_KEY=4921968&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d9f6fc0ed203f86b57b735cfc4affc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.08.2006 10.2001.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "difetto dell'ente locato nalla parte comune di un immobile in PPP - responsabilità del proprietario dell'opera - obbligo di adire l'UC - legittimazione passiva - prescrizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:32:33", "Checksum": "06787ab77bc78bda185eb06eaf3cb9b3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.08.2006 10.2001.8\nRegesto:\ndifetto dell'ente locato nalla parte comune di un immobile in PPP - responsabilità del proprietario dell'opera - obbligo di adire l'UC - legittimazione passiva - prescrizione\n\n\n5.1 È innanzitutto incontestabile che in caso di vizio di costruzione o difetto di manutenzione di una parte comune di un immobile in proprietà per piani, qual’è pacificamente la scala di accesso qui in discussione, la legittimazione passiva in una causa ex art. 58 CO competa unicamente ed esclusivamente alla comunione dei condomini (RVJ 1997 p. 240; CEF 8 luglio 2004 inc. n. 14.2004.12-14; Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, N. 151, 174 e 198 ad art. 712l CC; Bösch, Basler Kommentar, 2. ed., N. 2, 10 e 16 ad art. 712l CC; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, N. 60 seg. e 98 ad art. 712l CC; Rey, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 2. ed., n. 265 seg. e 272 seg.) e non invece ai singoli condomini che la formano, i quali in effetti non sono debitori, tanto meno solidali, di quella pretesa né possono agire quali litisconsorti accanto alla comunione (DTF 119 II 404 consid. 6; sentenze RVJ e CEF citate; Bösch, op. cit., ibidem; Wermelinger, op. cit., N. 151 e 174 ad art. 712l CC; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., N. 60 seg., 63 seg. e 77 ad art. 712l CC; Rey, op. cit., n. 272 seg.). Questa circostanza, oltre a comportare la carente legittimazione passiva di CV 2 nella misura in cui è stato convenuto con un’azione ex art. 58 CO, implica pure -come vedremo- la reiezione, per intervenuta prescrizione della petizione, nella misura in cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1. L’art. 60 CO stabilisce in effetti che l’azione di risarcimento o di riparazione, tra cui quella dell’art. 58 CO, si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona del responsabile. Nel caso di specie l’attore sapeva che l’immobile ove si trovava il suo appartamento era stato costituito in PPP (cfr. contratto di locazione doc. E e doc. VV) e che l’infortunio si era verificato in una parte comune, per cui già al momento dell’infortunio o quanto meno nel dicembre 1993 (cfr. lettera 6 dicembre 1993, doc. 50) conosceva la persona del responsabile; la sua conoscenza del danno andava invece fatta risalire, al più tardi, all’ottobre 1999 (doc. W). Ora, egli ha versato agli atti tutta una serie di scritti con cui CV 2, che a quel momento precisava di agire a titolo personale, aveva annualmente dichiarato di rinunciare a sollevare la prescrizione (doc. II). Ebbene, queste dichiarazioni, pur potendo costituire nelle particolari circostanze atti interruttivi della prescrizione annuale ai sensi dell’art. 135 n. 2 CO (DTF 112 II 231 consid. 3e/bb), non possono però essere opposte alla Comunione dei condomini CV 1, ritenuto che CV 2, come detto, non era debitore solidale (Wermelinger, op. cit., N. 151 ad art. 712l CC; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., N. 64 ad art. 712l CC; Rey, op. cit., ibidem) mentre per legge solo l’interruzione rispetto ad un debitore solidale vale anche in confronto degli altri condebitori (art. 136 cpv. 1 CO). Ben si può ritenere che nei confronti della comunione dei condomini la pretesa sia prescritta.\n5.2 Ma a prescindere da quanto precede, è in ogni caso indiscutibile che l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare che l’infortunio alla base delle sue pretese risarcitorie sia avvenuto proprio sulle scale del Condominio della R__________ __________ e non altrove, come invece preteso dai convenuti. Pur potendosi tutto sommato ammettere che le conseguenze fisiche avute dall’attore si lasciavano ricondurre ad una caduta dalle scale (cfr. doc. 18 e 31), nulla permette in effetti di concludere che la stessa si sia per l’appunto verificata in quei luoghi, la versione dei fatti fornita dall’attore non avendo trovato alcun riscontro in sede d’istruttoria. Innanzitutto nessun teste, anche perché verosimilmente nessuno, oltre a lui, era presente allorché si sono svolti i fatti, ha potuto confermarla. L’attore non ha inoltre preteso o dimostrato che la caduta potesse aver lasciato qualche traccia nei luoghi. Neppure il fatto che alcuni medici possano aver dichiarato nei loro referti che egli fosse stato vittima di una caduta dalle scale di casa (doc. 12, 25 e 37) o al suo domicilio (cfr. doc. 5, ove però è indicato un suo domicilio a T__________) prova dove sarebbe avvenuto l’infortunio: innanzitutto si osserva che egli risultava avere una casa anche a T__________; e in ogni caso è chiaro che quei medici a quel momento si erano limitati, nella migliore per l’attore delle ipotesi, a riferire quanto era stato loro riferito da costui, ciò che rende privo di forza probatoria quanto da essi riportato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e n. 738 ad art. 237). Dal formulario “annuncio infortunio LAINF” (doc. L) allestito dal datore di lavoro, verosimilmente sulla base delle informazioni fornite dallo stesso attore, risulta poi che l’infortunio in questione sia avvenuto proprio a T__________, ciò che di per sé non potrebbe essere escluso, atteso che da quel documento si evince pure che l’attore era allora verosimilmente in vacanza, il suo ultimo giorno lavorativo essendo stato il precedente 20 maggio: ora, quand’anche quell’indicazione -come del resto altre contenute in quello scritto, ad esempio quella relativa alla sua nazionalità- fosse stata errata, ciò che per altro è stato espressamente smentito dall’estensore di quel documento il quale ha anzi confermato che l’informazione circa un infortunio a T__________ riportata a quel momento era effettivamente quella che era stata data dall’attore (teste TE 4), ciò non migliorerebbe la posizione dell’attore, non essendo in ogni caso ancora provato che l’infortunio sia era verificato a G__________ e meglio sulle scale del Condominio della R__________ __________."}