{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-8_2006-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90819&nX40_KEY=4921968&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d9f6fc0ed203f86b57b735cfc4affc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.08.2006 10.2001.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "difetto dell'ente locato nalla parte comune di un immobile in PPP - responsabilità del proprietario dell'opera - obbligo di adire l'UC - legittimazione passiva - prescrizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:32:33", "Checksum": "06787ab77bc78bda185eb06eaf3cb9b3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.08.2006 10.2001.8\nRegesto:\ndifetto dell'ente locato nalla parte comune di un immobile in PPP - responsabilità del proprietario dell'opera - obbligo di adire l'UC - legittimazione passiva - prescrizione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 15 marzo 2001, da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCV 1 CV 2\n|\ncon cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 739’645.- oltre interessi al 5% dal 12 giugno 1991 su fr. 456'742.- e dalla data della sentenza su fr. 282'903.-, domanda avversata dalle controparti che hanno postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l'istruttoria di causa;\npreso atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all’udienza di dibattimento finale, essendosi tuttavia riservate la facoltà di introdurre, entro il 20 gennaio 2006, i loro rispettivi allegati conclusionali;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Con la petizione in rassegna AT 1 ha sostenuto di essere incorso in un infortunio, verso le 23.00 del 12 giugno 1991, ed in particolare di essere caduto dalle scale di accesso all’appartamento da lui condotto in locazione al secondo piano del Condominio della R__________ ____________________ a G__________, riportando delle contusioni multiple alla spalla destra e alla caviglia destra, in seguito rivelatesi, specialmente quest’ultima, ben più gravi di quanto inizialmente si poteva immaginare, tanto da averlo reso invalido al 50%. Ravvisando nell’occasione una responsabilità della Comunione dei condomini CV 1, dato che le scale, a suo dire difettose siccome strette, ripide, prive di corrimano e scivolose, si trovavano in una parte comune del condominio, e di CV 2, condomino e locatore dell’appartamento, egli li ha convenuti in giudizio con un’azione fondata sugli art. 58 CO e 259e CO, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di fr. 739’645.- più interessi, somma corrispondente al pregiudizio da lui asseritamente subito a seguito dei fatti (perdita di guadagno fino alla petizione fr. 411'262.-, perdita di guadagno futura fr. 268'463.-, torto morale fr. 45'420.-, partecipazione alle spese di patrocinio fr. 14'500.-).\n2. I convenuti si sono opposti alla petizione, sollevando tutta una serie di eccezioni, segnatamente la carente legittimazione passiva di CV 2, la prescrizione della causa nella misura in cui era stata promossa nei confronti della comunione dei condomini e la carente legittimazione passiva dei condomini convenuti, che in parte non erano più quelli del 1991. Essi hanno inoltre contestato che la scala fosse difettosa, che l’infortunio fosse effettivamente avvenuto nei luoghi e nei tempi indicati dall’attore e che il danno subito da costui, pure contestato nel suo ammontare, fosse riconducibile a quell’evento.\n3. Nelle successive comparse scritte ed in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni, contestando quelle di parte avversa.\n4. La petizione dev’essere dichiarata, d’ufficio (II CCA 17 maggio 1994 inc. n. 6/94, 28 luglio 1994 inc. n. 126/94), irricevibile siccome prematura nella misura in cui l’attore ha convenuto in giudizio CV 2, rimproverandogli una violazione del contratto di locazione ed imputandogli nel contempo una responsabilità quale proprietario dell’opera, senza averlo preventivamente chiamato in causa innanzi all’Ufficio di conciliazione. Per giurisprudenza invalsa, non è in effetti possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in materia di locazione, com’è pacificamente quella relativa al risarcimento del danno per violazione del contratto di locazione, se la stessa non è stata in precedenza portata avanti all’autorità di conciliazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 404 con rif. a DTF 118 II 307; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.94). Nulla muta il fatto che l’attore abbia impostato la lite contro il locatore anche sulle norme dell’atto illecito, essendo anche in tal caso incontestabile l’esistenza di una “contestazione riguardante contratti di locazione di locali di abitazione e commerciali” ai sensi della massima giurisprudenziale citata in precedenza (II CCA 12 gennaio 1995 inc. n. 166/94, 20 gennaio 1995 inc. n. 213/94, 27 giugno 1995 inc. n. 10.95.16; così pure, proprio per il caso in cui la lite, come in concreto, verta simultaneamente sugli art. 259e CO e sull’art. 58 CO, Lachat, Le bail à loyer, p. 97).\n5. Nella misura in cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1 -l’esito non sarebbe stato per altro diverso nemmeno qualora fosse stata ammessa la ricevibilità della procedura promossa contro CV 2- la petizione deve invece essere respinta."}