, pag., 562); che, dovendo aggiungere a tale importo le spese vive sostenute in relazione esclusiva con l'esercizio del mandato e non dipendenti dalle infrastrutture e dall'organizzazione dello studio del patrocinatore (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 150, m. 26), può essere ammesso a tale titolo (art. 3 TOA) un importo non superiore a fr. 120.-, in particolare non giustificandosi -secondo la vigente tariffa- né fr. 80.- per fotocopie, né fr. 50.- per spese postali e telefoniche. Motivi per i quali, decreta 1. La procedura cautelare -inc. 10.2001.37 del Tribunale d'appello- è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione.