che, convocate le parti per il contraddittorio, esse hanno comunicato di essere addivenute a una transazione sul merito della domanda cautelare, eccezion fatta per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali della procedura per le quali si sono rimesse al presente giudizio; che, valendo l'accordo raggiunto e registrato a verbale in data 14 gennaio 2002 come acquiescenza della società convenuta, con lo stralcio della causa (art. 352 CPC) le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili vengono caricate alla stessa soccombente in virtù dell'art. 148 cpv. 1 e 151 CPC; che per quanto riguarda la tassa di giustizia può senz'altro applicarsi l'art. 24 lett.