17. Concludendo, a dipendenza del parziale accoglimento di entrambe le petizioni, corrispondente a un grado di soccombenza delle attrici di peso relativo sul complesso della controversia, le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili vanno sì ripartite fra le parti, ma devono essere caricate in modo prevalente sulla convenuta (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati per le spese e le ripetibili gli art. 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA pronuncia: 1. La petizione 29 maggio 2002 di IS 1, __________, e di __________, Parigi (inc. 10.2001.32) è parzialmente accolta.