, pag. 1010). In concreto, così come formulato, il divieto proposto è troppo generico e finirebbe per colpire anche forme di pubblicità permesse a CV 1, con particolare riferimento ai criteri esposti ai precenti considerandi 6 e seguenti. D'altra parte -nell'ambito di questa causa- un divieto alla convenuta di future attività lesive dei diritti delle controparti può solo collocarsi nel solco delle specifiche contestazioni della lite che, in concreto, sono sicuramente particolari. Infine, il divieto richiesto dev'essere ottenibile in una forma tale da permettere una facile individuazione di eventuali contravvenzioni al divieto stesso.