D'altra parte, è inevitabile che il commercio messo in atto da rivenditori non autorizzati causi un pregiudizio alle attrici, ma in sé ciò non comporterebbe il diritto a risarcimento alcuno, data la liceità dell'attività di controparte. Né questo aspetto della relazione fra le parti può essere confuso con gli atteggiamenti scorretti oggetto della presente vertenza che -accertati in questa sede- non necessariamente possono aver causato un danno "aggiuntivo" alle attrici. Mancano pertanto elementi sufficienti per un'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO nei termini surriferiti, così che le richieste di risarcimento danni non possono essere ammesse. 15.