Orbene, è vero che nelle vertenze nel settore della concorrenza e della proprietà intellettuale, spesso il calcolo del proprio danno è difficile: ne consegue che la prassi permette al giudice di determinare d'ufficio tale importo, applicando l'art. 42 cpv. 2 CO. A tal fine è tuttavia chiesto alla parte lesa di allegare il numero maggiore possibile di dati e di sostanziare i limiti del calcolo, rispettivamente di fornire indizi a partire dai quali la cifra del danno possa essere determinata.