d LCSl. Ma, oltre a problemi di concorrenza, anche in questo caso vi è un uso illecito dei marchi altrui (art. 13 LPM), dal momento che -come per l'azione fedeltà __________ - l'atteggiamento della convenuta supera il limite di una corretta informazione del pubblico, volendo -per il tramite dell'insegna e dei marchi- favorire anzitutto la propria azienda; e ciò con un'indicazione equivoca relativa ai titolari della medesima, destinata comunque ad attrarre il maggior numero possibile di clienti all'appoggio dei marchi e dei nomi delle controparti. 12. Viste queste conclusioni, non v'è motivo -ai fini della vertenzadi esaminare le fattispecie anche dal punto di vista del diritto al nome.