Infine, considerando la specificità del caso, non va nemmeno dimenticato come la convenuta abbia usato o inteso usare i marchi di controparte anche in altre forme non meno evidenti, in particolare così come descritto riguardo all'azione fedeltà di cui s'è detto in precedenza. In tal senso, non può essere accolta nel merito l'istanza di controparte tendente a ripristinare l'insegna litigiosa, mentre la protezione invocata dalle attrici dev'essere accolta poiché l'esposizione della medesima insegna rappresenta oggettivamente un atto contrario alla buona fede che ricade nella fattispecie dell'art. 3 lett. d LCSl.