Né appare sostenibile che l'insegna della convenuta -così come concepita- fosse necessaria per indicare al pubblico il tipo di merce offerta, dal momento che -ed è pacifico- tutto ciò che appare alla clientela del negozio già è contrassegnato con i marchi e i nomi delle attrici. Infine, considerando la specificità del caso, non va nemmeno dimenticato come la convenuta abbia usato o inteso usare i marchi di controparte anche in altre forme non meno evidenti, in particolare così come descritto riguardo all'azione fedeltà di cui s'è detto in precedenza.