Questo atteggiamento non può essere condiviso: partendo dal presupposto che, esaminando la fattispecie nell'ottica della concorrenza sleale, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione e che determinanti sono le caratteristiche di ogni singolo caso (Sabbadini, op. cit., pag. 773), la convenuta non può trincerarsi dietro il solo interesse ad informare il pubblico sulla merce da lei offerta in vendita. Se -come già detto- questo scopo non può esserle negato, non va dimenticato che il rischio di confusione di cui all'art. 3 lett.