3, N. 224). Questa funzione distintiva si esplica nei confronti della clientela che, attraverso l'insegna, può riconoscere un'impresa commerciale fra le altre (David/ Reutter, Schweizerisches Werberecht, Zurigo 2001, pag. 454). Nel caso concreto, è determinante che la convenuta ha rinunciato a distinguersi dagli altri concorrenti per mezzo di un nome di fantasia o della propria ragione sociale; per contro, ha fatto capo esclusivamente a marchi altrui, ancorché corrispondenti a quelli apposti sulla merce venduta nel proprio emporio monomarca. Questo atteggiamento non può essere condiviso: