Orbene, a prescindere da ogni disamina sulla ricevibilità della domanda e sul preteso diritto di CV 1 a ottenere giudizialmente un ordine nei suoi stessi confronti di ricollocare l'insegna rimossa là dove essa si trovava prima della decisione cautelare, occorre considerare la fattispecie nell'ambito della pretesa violazione dei diritti delle attrici, così come proposto con l'azione principale. In sede di cautelare, è stato giudicato che, prescindendo dal considerare la fattispecie nell'ottica della protezione dei marchi, l'insegna potrebbe rappresentare atto di concorrenza sleale, segnatamente perché l'identità della rivenditrice sarebbe scomparsa a fronte del ben più forte richiamo del