Le attrici sostengono che gli stessi fatti costituiscono atti di concorrenza sleale. E in effetti non si può negare che un'iniziativa promozionale come quella in esame, ovvero basata su un uso -testé definito "massiccio"- dei marchi e dei nomi loro, possa indurre l'acquirente medio di buona fede a pensare che il titolare degli stessi marchi vi abbia acconsentito, se non proprio partecipato; e ciò al di là del fatto che la clientela della convenuta sia o no al corrente del fatto che essa commercializzi quella merce, autorizzata o no dalle controparti. La fattispecie adempie così i presupposti dell'art. 3 lett.