In concreto, pacifico ciò che va ripetendo la convenuta, ossia (come esposto sopra) che essa deve avere la facoltà di pubblicizzare la vendita di capi d'abbigliamento che recano i marchi della controparte (evidentemente facendo capo agli stessi), per valutare se le forme da lei adottate superino o no l'esigenza di una corretta informazione del pubblico, rispettivamente se l'uso dei marchi sia in un rapporto diretto con la vendita dei prodotti pubblicizzati, occorre descriverne il contenuto e la portata. Va ricordato in particolare che CV 1 ha allestito -per essere distribuite alla propria clientela- cosiddette carte fedeltà, ossia tessere del formato approssimativo di una comune carta di