2000, pag. 771 - 774). 8. In concreto, pacifico ciò che va ripetendo la convenuta, ossia (come esposto sopra) che essa deve avere la facoltà di pubblicizzare la vendita di capi d'abbigliamento che recano i marchi della controparte (evidentemente facendo capo agli stessi), per valutare se le forme da lei adottate superino o no l'esigenza di una corretta informazione del pubblico, rispettivamente se l'uso dei marchi sia in un rapporto diretto con la vendita dei prodotti pubblicizzati, occorre descriverne il contenuto e la portata.