Sul tema principale della disputa, rivendica il suo buon diritto, data la liceità del proprio commercio dipendente da importazioni parallele, di pubblicizzare nel modo più opportuno i prodotti da lei messi in vendita, segnatamente anche all'appoggio dei marchi altrui, usati non solo in connessione esclusiva con la merce. Nega la pretesa violazione del diritto alla personalità e nega di aver compiuto atti di concorrenza sleale nei confronti delle controparti. 6. Sul tema fondamentale della lite, ossia sull'uso di marchi di terzi per pubblicizzare la propria attività commerciale, vale quanto già ampiamente esposto nella decisione cautelare 2 maggio 2002 del giudice delegato.