{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-32_2006-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91247&nX40_KEY=4711241&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "638acfa8d347e7f59477f2f2146eb5d2"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2001.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei marchi - concorrenza sleale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:31:40", "Checksum": "ca4524e91157e4ee74f5ca5421fbc523", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32\nRegesto:\nProtezione dei marchi - concorrenza sleale\n\n\n§. Alla convenuta è assegnato un termine di 20 (venti)\ngiorni dall'intimazione della presente per inviare alla\nCamera giudicante le matrici di cui al punto 1.3.\n1.4 E' fatto divieto a CV 1 di usare in futuro il\nmarchio __________ e/o il marchio __________\ne/o il marchio __________, da soli o accompagnati con il marchio\nraffigurante un giocatore di polo (in particolare i marchi n.\n306015, 307638, 308680 e 308773), nell'ambito di attività\ncommerciali o pubblicitarie, nei modi e nelle forme usati\nnelle fattispecie oggetto delle presenti cause giudiziarie,\nsegnatamente per quanto concerne attività, servizi e\niniziative commerciali svolte nel negozio situato presso il\ncentro __________ di Mendrisio.\n2. Gli ordini di cui ai dispositivi 1.2 §, 1.3 § e 1.4 sono emanati con la comminatoria dell'art. 292 CPS che recita: Chiunque non\nottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.\n3. Le spese della presente procedura fr. 80.-\ne la tassa di giustizia di fr. 2'500.-\nin totale fr. 2'580.-\nanticipate, rispettivamente da anticipare dalle attrici,\nrestano a loro carico in ragione di 1/6 e per 5/6 vengono caricate a CV 1.\nQuest'ultima verserà alle attrici la somma di fr. 4'000.--\na titolo di ripetibili parziali.\n4. La domanda riconvenzionale 16 settembre 2002 di CV 1 è respinta.\n5. Le spese e la tassa di giustizia della riconvenzione, di complessivi fr. 400.- sono posti a carico di CV 1.\nEssa verserà alle convenute nella riconvenzione fr. 500.- a titolo di ripetibili.\n6. La petizione 14 agosto 2002 di IS 1, __________, e di __________, __________i (inc. 10.2002.23) è parzialmente accolta.\nDi conseguenza:\n6.1 è ordinata la confisca e la distruzione -ad opera del\ntribunale- di tutti i prospetti pubblicitari __________ e di tutti i\nformulari per l'ottenimento delle __________, così come al\nverbale di sequestro 14 dicembre 2001;\n6.2 E' fatto divieto a CV 1 di usare in futuro il\nmarchio __________ e/o il marchio __________\ne/o il marchio __________, da soli o accompagnati con il marchio\nraffigurante un giocatore di polo (in particolare i marchi n.\n306015, 307638, 308680 e 308773), nell'ambito di attività\ncommerciali o pubblicitarie, nei modi e nelle forme usati\nnelle fattispecie oggetto delle presenti cause giudiziarie,\nsegnatamente per quanto concerne attività, servizi e\niniziative commerciali svolte nel negozio situato presso il\ncentro __________ di Villeneuve (VD).\n7. L'ordine di cui al dispositivo n. 5.2 è emanato con la comminatoria dell'art. 292 CPS che recita: Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.\n8. Le spese della presente procedura fr. 50.-\ne la tassa di giustizia di fr. 2'000.-\nin totale fr. 2'050.-\nanticipate, rispettivamente da anticipare dalle attrici,\nrestano a loro carico in ragione di 1/5 e per 4/5 vengono caricate a CV 1.\nQuest'ultima verserà alle attrici la somma di fr. 3'000.--\na titolo di ripetibili parziali.\n9. Intimazione:\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}