{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-32_2006-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91247&nX40_KEY=4921966&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "638acfa8d347e7f59477f2f2146eb5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei marchi - concorrenza sleale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:06:25", "Checksum": "619175366b2e953acd5444dc09817ce3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32\nRegesto:\nProtezione dei marchi - concorrenza sleale\n\n\n15. E' postulata anche la pubblicazione della presente decisione, a spese della convenuta, su quotidiani del Canton Vaud e del Canton Ticino, sostenendo che il comportamento illecito della convenuta non dovrebbe passare inosservato al pubblico che è stato indotto a credere, comperando presso CV 1, di acquistare abbigliamento in un \"factory store\" del gruppo __________. La pubblicazione è pertanto chiesta come misura preventiva di ulteriori \"travasi di clientela\" a favore della convenuta, imponendosi una corretta informazione del pubblico riguardo all'assoluta estraneità delle parti fra loro. Orbene, se l'art. 60 LPM concede il diritto alla parte vincente di chiedere al giudice la pubblicazione della decisione a spese dell'altra parte, non può esservi dubbio che lo scopo perseguito dalla norma di legge sia condizionato dall'esigenza di ristabilire ordine nel mercato colpito dall'attività illecita (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, 1999, art. 60 LPM, N. 2), laddove la misura può essere non concessa quando le lesioni hanno perso attualità, rispettivamente (e subordinatamente) anche se esse sono in numero relativamente esiguo (David, op. cit., ibidem, N. 4). La pubblicazione della sentenza -prevista anche dall'art. 9 cpv. 2 LCSl- può avere carattere preventivo generale, in particolare a fronte di attività lesive sistematiche o se la situazione induce a temere altre lesioni dei diritti dell'istante (von Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, ed. 2, pag. 170). Nel caso concreto, pur non potendo ignorare una precedente controversia fra le attrici e la società __________ (precedente titolare degli stessi empori di Mendrisio e di Villeneuve), una vertenza transatta in data 10 aprile 2006 e una vertenza in corso fra le stesse parti, non si può parlare di attività lesive sistematiche dal momento che la presente fattispecie è di natura del tutto diversa dalle prime due, mentre le due petizioni qui in discussione riguardano un'unità fattuale rappresentata dall'azione __________, ideata dalla convenuta e destinata a due suoi punti vendita. Inoltre, si può almeno dubitare dell'attualità e dell'efficacia della richiesta pubblicazione, già perché i fatti che stanno alla base della lite risalgono al 2001- 2002, quando sono state decise le cautelari nei due Cantoni interessati. Infine, il dispositivo della presente decisione (di cui è appunto chiesta la pubblicazione) non è in grado -per il suo contenuto- di chiarire la situazione di fondo fra le parti, così come inteso dalle istanti con la domanda in esame; istanti che restano semmai libere di procedere esse stesse a una miglior informazione della clientela. La richiesta di pubblicazione non può pertanto essere accolta.\n16. Infine, in entrambe le cause le attrici chiedono che il giudice vieti alla convenuta di usare i marchi e i nomi __________, __________, __________, ecc. nella propria pubblicità, per contraddistinguere le proprie attività, ecc. in relazione all'attività commerciale svolta presso i punti vendita situati presso i centri __________ di Villeneuve e di Mendrisio. Sennonché, divieti di questo genere devono essere definiti in modo preciso, dando una descrizione completa del comportamento illecito, così che non possano sorgere difficoltà a livello di esecuzione (Troller, op. cit., pag. 1010). In concreto, così come formulato, il divieto proposto è troppo generico e finirebbe per colpire anche forme di pubblicità permesse a CV 1, con particolare riferimento ai criteri esposti ai precenti considerandi 6 e seguenti. D'altra parte -nell'ambito di questa causa- un divieto alla convenuta di future attività lesive dei diritti delle controparti può solo collocarsi nel solco delle specifiche contestazioni della lite che, in concreto, sono sicuramente particolari. Infine, il divieto richiesto dev'essere ottenibile in una forma tale da permettere una facile individuazione di eventuali contravvenzioni al divieto stesso. Ne consegue che la concreta proposta delle attrici deve trovare diversa formulazione nel dispositivo della sentenza.\n17. Concludendo, a dipendenza del parziale accoglimento di entrambe le petizioni, corrispondente a un grado di soccombenza delle attrici di peso relativo sul complesso della controversia, le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili vanno sì ripartite fra le parti, ma devono essere caricate in modo prevalente sulla convenuta (art. 148 CPC).\nMotivi per i quali,\nrichiamati per le spese e le ripetibili gli art. 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA\npronuncia:\n1. La petizione 29 maggio 2002 di IS 1, __________, e di __________, Parigi (inc. 10.2001.32) è parzialmente accolta.\nDi conseguenza è ordinata:\n1.1 la confisca e la distruzione -ad opera del tribunale- di tutti i\nprospetti pubblicitari __________ e di tutti i formulari per\nl'ottenimento delle __________, così come al verbale di\nsequestro 20 novembre 2001;\n1.2 la confisca e la distruzione -a spese e per mano della\nconvenuta- dell'insegna luminosa precedentemente\nposta al di sopra dell'entrata del punto vendita di CV 1 presso il centro __________ di Mendrisio,\nraffigurante marchi figurativi e verbali, registrati a favore\ndella società IS 1, così come\nrappresentata nel doc. D (inc. 10.2001.32);\n§. Alla convenuta è assegnato un termine di 20 (venti)\ngiorni dall'intimazione della presente per produrre alla\nCamera giudicante la certificazione dell'avvenuta distruzione dell'insegna per mezzo di brevetto allestito da un\npubblico notaio, abilitato all'esercizio nel Canton Ticino.\n1.3 La confisca e la distruzione -ad opera del tribunale- delle\nmatrici utilizzate per la stampa dei prospetti pubblicitari __________, dei formulari per l'ottenimento delle __________ e delle\ntessere __________ di cui al dispositivo n. 7 del decreto\ncautelare 2 maggio 2002."}