{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-32_2006-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91247&nX40_KEY=4921966&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "638acfa8d347e7f59477f2f2146eb5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei marchi - concorrenza sleale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:06:25", "Checksum": "619175366b2e953acd5444dc09817ce3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32\nRegesto:\nProtezione dei marchi - concorrenza sleale\n\n\n14. Le attrici postulano, in entrambe la cause, che la convenuta sia condannata a versare loro l'importo di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito. Sostengono che sia l'azione __________, sia la presenza dell'insegna avrebbero dirottato su un commerciante non autorizzato clientela convinta di comperare non solo merce originale, ma offerta da un rivenditore autorizzato. Questo atteggiamento avrebbe loro causato una perdita certa, ancorché difficile da quantificare. Giungono alla cifra indicata con il calcolo seguente: assumono un prezzo al pubblico per camicia di fr. 99.- e l'ipotesi che la convenuta abbia venduto almeno una camicia al giorno a un cliente che non l'avrebbe acquistata se fosse stato informato sull'identità del negoziante; moltiplicando tale indebito profitto giornaliero (di fr. 99.-) per i giorni correnti fra l'inizio dell'attività illecita e la decisione supercautelare, ottengono la cifra indicata, approssimativa sì, ma ritenuta \"ragionevole e prudenziale\". Orbene, è vero che nelle vertenze nel settore della concorrenza e della proprietà intellettuale, spesso il calcolo del proprio danno è difficile: ne consegue che la prassi permette al giudice di determinare d'ufficio tale importo, applicando l'art. 42 cpv. 2 CO. A tal fine è tuttavia chiesto alla parte lesa di allegare il numero maggiore possibile di dati e di sostanziare i limiti del calcolo, rispettivamente di fornire indizi a partire dai quali la cifra del danno possa essere determinata. Non è per contro ammissibile chiedere come risarcimento danni un importo forfettario, mentre il giudice deve stimare il pregiudizio, considerando il corso ordinario delle cose e le misure (o contromisure) prese dal leso (von Büren/ Marbach, op. cit., pag. 173; Troller, op. cit., pag. 1044).\nIn concreto, proponendo l'importo di fr. 10'000.- si ricava l'impressione che le attrici, messe in difficoltà dalle particolarità della fattispecie, abbiano formulato una ragionevole richiesta di risarcimento che non si allontana tuttavia molto da un importo forfettario. Infatti, l'abbozzo di calcolo proposto e le cifre indicate non possono venir messe in relazione con la domanda di causa, anche perché, al di là della scorrettezza dell'agire di parte convenuta, è impossibile valutare se esso sia stato efficace per quanto riguarda le vendite presso i due centri __________ interessati, rispettivamente se simili azioni sono in genere destinate al successo. Inoltre, se da una parte la fattispecie è stata constatata essere in corso al più presto dal 10 ottobre 2001 (doc. F), non risulta affatto che -prima della presentazione della domanda supercautelare- le attrici abbiano intrapreso alcunché per limitare il danno che ora lamentano. E nemmeno appare corretto assumere come base del calcolo il prezzo pieno di un articolo, dal momento che sarebbe semmai solo il guadagno sulla vendita ad essere determinante, guadagno che tuttavia non è stato nemmeno allegato. D'altra parte, è inevitabile che il commercio messo in atto da rivenditori non autorizzati causi un pregiudizio alle attrici, ma in sé ciò non comporterebbe il diritto a risarcimento alcuno, data la liceità dell'attività di controparte. Né questo aspetto della relazione fra le parti può essere confuso con gli atteggiamenti scorretti oggetto della presente vertenza che -accertati in questa sede- non necessariamente possono aver causato un danno \"aggiuntivo\" alle attrici. Mancano pertanto elementi sufficienti per un'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO nei termini surriferiti, così che le richieste di risarcimento danni non possono essere ammesse."}