{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-32_2006-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91247&nX40_KEY=4921966&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "638acfa8d347e7f59477f2f2146eb5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei marchi - concorrenza sleale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:06:25", "Checksum": "619175366b2e953acd5444dc09817ce3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32\nRegesto:\nProtezione dei marchi - concorrenza sleale\n\n\nNel caso concreto, è determinante che la convenuta ha rinunciato a distinguersi dagli altri concorrenti per mezzo di un nome di fantasia o della propria ragione sociale; per contro, ha fatto capo esclusivamente a marchi altrui, ancorché corrispondenti a quelli apposti sulla merce venduta nel proprio emporio monomarca. Questo atteggiamento non può essere condiviso: partendo dal presupposto che, esaminando la fattispecie nell'ottica della concorrenza sleale, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione e che determinanti sono le caratteristiche di ogni singolo caso (Sabbadini, op. cit., pag. 773), la convenuta non può trincerarsi dietro il solo interesse ad informare il pubblico sulla merce da lei offerta in vendita. Se -come già detto- questo scopo non può esserle negato, non va dimenticato che il rischio di confusione di cui all'art. 3 lett. d LCSl dev'essere giudicato oggettivamente, nell'ottica del pubblico, ossia di persone neutrali (\"unbefangen\") di media formazione, rispettivamente delle cerchie interessate agli oggetti o alle prestazioni di cui si tratta (Streuli-Youssef, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden, in SIWR V/1, ed. 2, pag. 144). Da questo punto di vista è conseguente concludere che, se non è oggettivamente possibile una confusione sulla merce venduta (considerata originale), è possibile una confusione sulle caratteristiche del punto vendita, ossia sulla persona del rivenditore che, dato lo scopo usuale di un'insegna, appare qui essere la stessa IS 1, o -quanto meno- un rivenditore legato alla stessa società, rispettivamente autorizzato (SJZ 2002, 238). E, quanto allo scopo della protezione offerta dalla norma in esame -che dalla protezione del singolo consumatore si estende a una protezione generalizzata del mercato (Streuli-Youssef, op. cit., pag. 146)- non è vero che la potenziale clientela sia indifferente all'identità di chi vende, in senso generale potendosi attendere da un'azienda titolare di marchi ampiamente diffusi, per esempio, una scelta completa di articoli, modelli nuovi, determinate condizioni di garanzia, ecc., per esperienza comune non sempre presenti presso rivenditori non autorizzati. Né appare sostenibile che l'insegna della convenuta -così come concepita- fosse necessaria per indicare al pubblico il tipo di merce offerta, dal momento che -ed è pacifico- tutto ciò che appare alla clientela del negozio già è contrassegnato con i marchi e i nomi delle attrici. Infine, considerando la specificità del caso, non va nemmeno dimenticato come la convenuta abbia usato o inteso usare i marchi di controparte anche in altre forme non meno evidenti, in particolare così come descritto riguardo all'azione fedeltà di cui s'è detto in precedenza. In tal senso, non può essere accolta nel merito l'istanza di controparte tendente a ripristinare l'insegna litigiosa, mentre la protezione invocata dalle attrici dev'essere accolta poiché l'esposizione della medesima insegna rappresenta oggettivamente un atto contrario alla buona fede che ricade nella fattispecie dell'art. 3 lett. d LCSl.\nMa, oltre a problemi di concorrenza, anche in questo caso vi è un uso illecito dei marchi altrui (art. 13 LPM), dal momento che -come per l'azione fedeltà __________ - l'atteggiamento della convenuta supera il limite di una corretta informazione del pubblico, volendo -per il tramite dell'insegna e dei marchi- favorire anzitutto la propria azienda; e ciò con un'indicazione equivoca relativa ai titolari della medesima, destinata comunque ad attrarre il maggior numero possibile di clienti all'appoggio dei marchi e dei nomi delle controparti.\n12. Viste queste conclusioni, non v'è motivo -ai fini della vertenzadi esaminare le fattispecie anche dal punto di vista del diritto al nome.\n13. Quanto alle domande di causa -n. 2, 3 e 5 (inc. 10.2001.32) nonché n. 2 (inc. 10.2002.23)- che chiedono la confisca e la distruzione degli stampati relativi all'azione __________ dell'insegna luminosa e delle matrici utilizzate per la stampa delle tessere e degli stampati pubblicitari corrispondenti, è data l'applicabilità dell'art. 57 LPM, rispettivamente del principio giurisprudenziale che -con riferimento all'art. 9 cpv. 1 lett. b LCSl e in analogia alla LPM a alla LDA- permette l'adozione delle stesse misure anche nell'ambito della concorrenza sleale (Troller K., Manuel du droit suisse des biens immateriels, vol. II, ed. 2, pag., 1022).\nCirca l'attuazione pratica delle operazioni richieste, mentre il materiale cartaceo sequestrato alla convenuta è a disposizione di questa Camera, ordini diversi devono essere emessi per quanto riguarda l'insegna luminosa, rimossa dalla convenuta, ma rimasta in suo possesso, e per le matrici relative alla stampa del materiale pubblicitario dell'azione __________. A proposito di queste ultime e a seguito della pronuncia provvisionale, con scritto 17 maggio 2002 la convenuta ha prodotto -con copia al patrocinatore delle attrici- una richiesta alla ditta __________, via Tolmezzo 12/7, Milano, di consegnarle \"il più presto possibile le matrici inerenti alla stampa dei prospetti pubblicitari __________ \": se ne può pertanto concludere che CV 1 detenga tuttora le matrici di cui si tratta."}