{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-32_2006-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91247&nX40_KEY=4921966&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "638acfa8d347e7f59477f2f2146eb5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei marchi - concorrenza sleale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:06:25", "Checksum": "619175366b2e953acd5444dc09817ce3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32\nRegesto:\nProtezione dei marchi - concorrenza sleale\n\n\n9. Le attrici sostengono che gli stessi fatti costituiscono atti di concorrenza sleale. E in effetti non si può negare che un'iniziativa promozionale come quella in esame, ovvero basata su un uso -testé definito \"massiccio\"- dei marchi e dei nomi loro, possa indurre l'acquirente medio di buona fede a pensare che il titolare degli stessi marchi vi abbia acconsentito, se non proprio partecipato; e ciò al di là del fatto che la clientela della convenuta sia o no al corrente del fatto che essa commercializzi quella merce, autorizzata o no dalle controparti. La fattispecie adempie così i presupposti dell'art. 3 lett. d LCSl secondo cui agisce in modo sleale chi si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri. Poco conta a tal proposito ciò che allega la convenuta, ossia che i singoli documenti su cui si fonda l'iniziativa commerciale -tessere, pieghevoli e formulario per l'ottenimento delle tessere- rechino anche la sua ragione sociale, accompagnata dal logo del centro __________, già perché -almeno sulle tessere e sul pieghevole- il nome della convenuta appare in caratteri di stampa invero poco evidenti -in particolare rispetto ai marchi e ai nomi delle attrici- tanto da poter essere facilmente non notato anche da un lettore mediamente attento. Inoltre, v'è comunque da chiedersi chi -tra la clientela di CV 1 - possa rendersi conto dall'insieme delle circostanze che sia proprio quella ditta a gestire il punto vendita dei prodotti __________ e quindi riconosca nell'indicazione del suo nome sulle tessere e sul pieghevole la titolare dei negozi di Mendrisio e di Villeneuve.\n10. La grande insegna luminosa, già collocata orizzontalmente sopra l'ingresso del punto vendita della convenuta al __________ di Mendrisio (fotografie doc. D), dev'essere stata rimossa in seguito all'ordine cautelare 2 maggio 2002 (disp. 4), così come allega la stessa convenuta, affermando di aver dato seguito in ogni suo punto a quella decisione. In questa sede, essa postula di poterla ricollocare dov'era, presentando azione riconvenzionale in tal senso. Orbene, a prescindere da ogni disamina sulla ricevibilità della domanda e sul preteso diritto di CV 1 a ottenere giudizialmente un ordine nei suoi stessi confronti di ricollocare l'insegna rimossa là dove essa si trovava prima della decisione cautelare, occorre considerare la fattispecie nell'ambito della pretesa violazione dei diritti delle attrici, così come proposto con l'azione principale. In sede di cautelare, è stato giudicato che, prescindendo dal considerare la fattispecie nell'ottica della protezione dei marchi, l'insegna potrebbe rappresentare atto di concorrenza sleale, segnatamente perché l'identità della rivenditrice sarebbe scomparsa a fronte del ben più forte richiamo del marchio e dei nomi altrui riprodotti sull'insegna.\nLa convenuta sostiene in causa il suo buon diritto all'insegna, anzitutto collocandola tra i mezzi che essa deve poter utilizzare per liberamente commercializzare i prodotti recanti i marchi in discussione. Spiega che il suo scopo era quello di evidenziare gli articoli -peraltro originali- venduti nel negozio, indicando al pubblico dove questo si trovasse fra i molti empori del centro __________. Rileva anche che i marchi che vi figuravano riproducevano fedelmente quelli delle controparti, così che essi non vi risultavano lesi. Per le stesse considerazioni esclude ogni usurpazione del nome delle controparti e qualsiasi atto di concorrenza sleale.\n11. Nel caso concreto è pacifico che l'insegna luminosa oggetto della vertenza dove figurano, su fondo celeste, solo i nomi __________ e la figura del giocatore di polo tra il vocabolo __________ e il nome __________ (doc. D) rappresenta effettivamente \"insegna\", già perché nelle immediate vicinanze dell'entrata del punto vendita di CV 1 presso il centro __________ di Mendrisio non v'è altra indicazione di nome o di ragione sociale, tanto meno della convenuta. D'altra parte, non può essere messo in dubbio che un'insegna ha lo scopo di individualizzare un concorrente, la sua impresa, i locali commerciali che occupa, le sue prestazioni, ecc., rispetto ad altri concorrenti (David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, ed. 3, N. 224). Questa funzione distintiva si esplica nei confronti della clientela che, attraverso l'insegna, può riconoscere un'impresa commerciale fra le altre (David/ Reutter, Schweizerisches Werberecht, Zurigo 2001, pag. 454)."}