{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-32_2006-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91247&nX40_KEY=4921966&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "638acfa8d347e7f59477f2f2146eb5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei marchi - concorrenza sleale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:06:25", "Checksum": "619175366b2e953acd5444dc09817ce3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.09.2006 10.2001.32\nRegesto:\nProtezione dei marchi - concorrenza sleale\n\n\n8. In concreto, pacifico ciò che va ripetendo la convenuta, ossia (come esposto sopra) che essa deve avere la facoltà di pubblicizzare la vendita di capi d'abbigliamento che recano i marchi della controparte (evidentemente facendo capo agli stessi), per valutare se le forme da lei adottate superino o no l'esigenza di una corretta informazione del pubblico, rispettivamente se l'uso dei marchi sia in un rapporto diretto con la vendita dei prodotti pubblicizzati, occorre descriverne il contenuto e la portata. Va ricordato in particolare che CV 1 ha allestito -per essere distribuite alla propria clientela- cosiddette carte fedeltà, ossia tessere del formato approssimativo di una comune carta di credito, chiamate \"__________\" della validità di due anni; esse sono ottenibili presso la rivenditrice quando il cliente abbia raggiunto, con un unico acquisto, determinati importi minimi di spesa: con acquisti di almeno fr. 500.-, egli ha diritto a una Silver card che gli garantisce sconti del 5% sulle compere future presso i negozi \"__________\" dei centri __________; se la spesa minima è di fr. 1'000.-, il cliente ha diritto a una Gold card che garantisce uno sconto del 10%, mentre -per non definiti importi superiori- si può ottenere una Red card per sconti del 15% (doc. F, inserti A e B, nonché cartellone indicatore posto alla cassa dell'emporio). Dal punto di vista grafico, i tre tipi di tessera, prescindendo dal diverso colore di fondo (argentato, dorato, rispettivamente rosso), mostrano nel mezzo del quadrilatero (di cui hanno forma) quasi per tutta l'altezza della tessera, la figura del giocatore di polo (uno dei marchi dell'attrice 1) e sullo sfondo, per tutta la superficie della tessera, su diciannove ideali linee parallele e trasversali dal basso a sinistra verso l'alto a destra, una serie indefinita del nome __________, stampata in caratteri bianchi; infine, in alto a sinistra, in caratteri più evidenti, è apposto il nome della tessera (__________). Inoltre, le tre tessere sono riprodotte a colori sul pieghevole di spiegazione dell'azione fedeltà, mentre, sullo sfondo di ogni pagina di questo documento e per quasi tutta l'altezza delle medesime, appare il disegno del giocatore di polo, riprodotto in colore viola pallido; segno che campeggia anche sul cartellone indicatore di cui già s'è detto.\nOrbene, questa azione promossa dalla convenuta è sicuramente anche idonea a informare il pubblico sulla vendita da parte sua di prodotti d'abbigliamento recanti i marchi della controparte. Ma lo scopo principale incontestabilmente evidente della convenuta è -per questo tramite- quello di ottenere la fedeltà della clientela alla propria attività commerciale e quindi al proprio tornaconto al di là del prodotto offerto: in particolare, la rivenditrice induce il cliente ad acquisti di una certa importanza per ottenere il diritto alla __________ e tenta di favorire acquisti futuri presso di lei, almeno per la durata di due anni, a prezzi scontati. In altre parole e di conseguenza, l'azione come tale non può essere censurata, mentre censurabile è -nell'ambito della stessa- l'uso dei marchi e dei nomi della controparte, tanto massiccio e ripetuto da suscitare l'impressione generale che esso (uso) non sia inteso a favorire l'acquisto della merce, in quanto di un particolare tipo, di una particolare qualità, marca, ecc., ma che sia finalizzato al successo dell'azione fedeltà come tale, ovvero a favorire l'impresa della convenuta. Ciò che, di gran lunga, supera il limite della corretta informazione del pubblico sul genere, il tipo e la marca della merce offerta in vendita, dal momento che non realizza un rapporto diretto fra i marchi usati e i prodotti pubblicizzati. Ne consegue che l'uso dei marchi di __________ /__________, così come attuato nella fattispecie, rappresenta una lesione dei medesimi che merita la tutela chiesta in causa, segnatamente in virtù dell'art. 13 cpv. 1 LPM che conferisce al titolare del marchio il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato, e in virtù dell'art. 13 cpv. 2 LPM che crea la facoltà del titolare di vietare ad altri l'uso di un marchio o di un segno anche per offrire prodotti, rispettivamente per metterli in commercio (lett. b)."}