che a questa decisione di stralcio non è di ostacolo la dichiarazione di fallimento della società convenuta, recante la data del 9 marzo 2006, segnatamente in vista di un'eventuale sospensione fondata sull'art. 207 LEF, dal momento che la perenzione -come già rilevato- era intervenuta già nell'ottobre dello scorso anno. Motivi per i quali, richiamato l'art. 351 CPC e per le spese la LTG, pronuncia: 1. La causa promossa direttamente in appello con petizione 8 febbraio 2001 da ------, ----(ora-----, -----) contro ---- ----, ----- -inc. 10.2001.02- è stralciata dai ruoli poiché perenta a valere dal 25 novembre 2005. 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr.