, art. 151 CPC, m. 11); che tale inattività può essere pertanto considerata alla stregua di una desistenza, di modo che alla stessa parte vengono accollate la tassa di giustizia, le spese e -se del caso- anche indennità ripetibili (art. 151 CPC); che gli oneri processuali devono essere commisurati allo stadio in cui si trova la causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 10), mentre le ripetibili devono corrispondere all'effettivo onere di patrocinio (Cocchi/ Trezzini, op.