che pertanto il 25 novembre 2005 è intervenuta la perenzione processuale, così che la causa può essere stralciata dai ruoli, peraltro non essendo rintracciabile nell'incarto nemmeno uno scritto di sollecito o di altra natura successivo all'accennato decreto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 351, m. 23); che, nel caso in esame, appare determinante per l'assegnazione di spese e ripetibili (questione non regolata nel caso di azione divenuta priva d'oggetto) l'inattività dell'attrice, rispettivamente la sua carente volontà di continuare il processo da lei avviato a suo tempo, almeno a far tempo dall'ultimo atto preso in considerazione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 11);