{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-2_2006-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88998&nX40_KEY=4711253&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8420e99c48ee1aaf7e70929ca343595"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2001.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.03.2006 10.2001.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "perenzione processuale - spese e ripetibili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:26:34", "Checksum": "b0109bb9a3db1a63adb2240e9901c89c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.03.2006 10.2001.2\nRegesto:\nperenzione processuale - spese e ripetibili\n\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 8 febbraio 2001, da\nchiedente innanzitutto l'accertamento della nullità di determinati marchi della convenuta, nonché il divieto di usare gli stessi in quanto lesivi di marchi propri;\nrespinta con decisione 2 agosto 2001 l'istanza di provvedimenti cautelari presentata dall'attrice con la petizione;\ned ora, preso atto dello scritto 3 marzo 2006 della convenuta che chiede lo stralcio della causa, denunciandone la perenzione a dipendenza del tempo trascorso dall'ultimo atto processuale;\nletti ed esaminati gli atti di causa\nConsiderato\nin fatto e in diritto:\nche, in virtù dell'art. 351 cpv. 1 CPC, il giudice stralcia la causa dai ruoli se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico;\nche la mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC);\nche, in questa seconda ipotesi, il giudice procede allo stralcio della causa d'ufficio, senza dover sentire le parti, la presunzione del mancato interesse avendo carattere assoluto (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 351, m. 12 e m. 17);\nche, in concreto, conformemente a quanto sostiene la convenuta, l'ultimo atto processuale si configura nel decreto 24 novembre 2003 con cui sono state accolte due istanze di restituzione in intero dell'attrice ed è stata respinta una domanda processuale della convenuta;\nche pertanto il 25 novembre 2005 è intervenuta la perenzione processuale, così che la causa può essere stralciata dai ruoli, peraltro non essendo rintracciabile nell'incarto nemmeno uno scritto di sollecito o di altra natura successivo all'accennato decreto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 351, m. 23);\nche, nel caso in esame, appare determinante per l'assegnazione di spese e ripetibili (questione non regolata nel caso di azione divenuta priva d'oggetto) l'inattività dell'attrice, rispettivamente la sua carente volontà di continuare il processo da lei avviato a suo tempo, almeno a far tempo dall'ultimo atto preso in considerazione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 11);\nche tale inattività può essere pertanto considerata alla stregua di una desistenza, di modo che alla stessa parte vengono accollate la tassa di giustizia, le spese e -se del caso- anche indennità ripetibili (art. 151 CPC);\nche gli oneri processuali devono essere commisurati allo stadio in cui si trova la causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 10), mentre le ripetibili devono corrispondere all'effettivo onere di patrocinio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 1);\nche -in concreto- la convenuta, al di fuori della provvisionale, tassata separatamente, non ha partecipato a nessun atto di procedura, fatta eccezione per la presentazione dell'allegato di osservazioni e di domanda processuale 21 novembre 2003, atto per il quale tuttavia le ripetibili sono già state giudicate con il decreto 24 novembre 2003;\nche pertanto non ricorre nessun motivo per riconoscere indennità processuali alla convenuta;\nche a questa decisione di stralcio non è di ostacolo la dichiarazione di fallimento della società convenuta, recante la data del 9 marzo 2006, segnatamente in vista di un'eventuale sospensione fondata sull'art. 207 LEF, dal momento che la perenzione -come già rilevato- era intervenuta già nell'ottobre dello scorso anno.\nMotivi per i quali,\nrichiamato l'art. 351 CPC e per le spese la LTG,\npronuncia:\n1. La causa promossa direttamente in appello con petizione 8 febbraio 2001 da ------, ----(ora-----, -----) contro ---- ----, ----- -inc. 10.2001.02- è stralciata dai ruoli poiché perenta a valere dal 25 novembre 2005.\n2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'attrice, restano a suo carico.\n3. Intimazione:\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}