replica p. 17; cfr. pure la chiara ammissione a p. 4 della denuncia di lite nei confronti dello __________ che l'aveva rappresentata fino a quel momento, cui per l'appunto è stata rimproverata questa omissione) e l'affermazione che la contestazione non era possibile prima che la banca si appellasse a quella liberatoria non può vanificare il decorso dei termini- ed è quindi avvenuta ad oltre un anno di distanza dalla conoscenza del vizio preteso della manifestazione di volontà, se ne deve concludere per la ratifica del contenuto della dichiarazione di volontà, che non può più essere invalidata (art. 31 cpv. 1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 356).