1 e 2 CO). Ora nel caso di specie l'attrice ha pacificamente ammesso che i suoi cedenti avevano conosciuto i fatti determinanti, che se rivelati al momento della firma della dichiarazione di scarico li avrebbero indotti a non sottoscriverla, nell'ambito della costituzione di parte civile nel procedimento penale promosso nei confronti dell'ex direttore della convenuta (petizione punto 5 in fine pag. 19). Nella migliore, per lei, delle ipotesi, essi conoscevano quindi il vizio della dichiarazione in questione al momento della chiusura dell'istruzione formale, il 10 marzo 2000 (doc.