4. Indipendentemente dalla questione a sapere quale figura giuridica rappresenti la dichiarazione di scarico (abbandono unilaterale di una pretesa creditoria o contratto informale di riconoscimento negativo di debito: cfr. Gonzenbach, Basler Kommentar, 3. ed., N. 3 ad art. 115 CO; Piotet, Commentaire Romand, N. 3 e 6 ad art. 115 CO), è in ogni caso evidente che essa costituisce una dichiarazione di volontà destinata a produrre un effetto giuridico (Gautschi, Berner Kommentar, N. 14a segg. ad art. 395 CO; cfr. pure, per analogia, Zäch, Berner Kommentar, N. 48 ad art. 38 CO), la cui invalidità per errore o per dolo (DTF 65 II 15 segg.;