{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-22_2004-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36215&nX40_KEY=4924071&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6bfb965f943edf9af9fe78f984b9f6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.08.2004 10.2001.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:37:33", "Checksum": "17910c9d6ae1128a55494f3696260643", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.08.2004 10.2001.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra nel caso di specie l'attrice ha pacificamente ammesso che i suoi cedenti avevano conosciuto i fatti determinanti, che se rivelati al momento della firma della dichiarazione di scarico li avrebbero indotti a non sottoscriverla, nell'ambito della costituzione di parte civile nel procedimento penale promosso nei confronti dell'ex direttore della convenuta (petizione punto 5 in fine pag. 19). Nella migliore, per lei, delle ipotesi, essi conoscevano quindi il vizio della dichiarazione in questione al momento della chiusura dell'istruzione formale, il 10 marzo 2000 (doc. 8); ma già precedentemente, per vero, potevano rendersi conto della situazione, almeno subito dopo la loro audizione da parte del Procuratore pubblico, quando, il 10 febbraio 1999, si erano costituiti parte civile nel procedimento penale (doc. 18). In ogni caso, ritenuto che la prima contestazione della dichiarazione di scarico che risulta dagli atti di causa è contenuta nella petizione 18 maggio 2001 -l'attrice non sostiene del resto di essere intervenuta precedentemente in tal senso (cfr. replica p. 17; cfr. pure la chiara ammissione a p. 4 della denuncia di lite nei confronti dello __________ che l'aveva rappresentata fino a quel momento, cui per l'appunto è stata rimproverata questa omissione) e l'affermazione che la contestazione non era possibile prima che la banca si appellasse a quella liberatoria non può vanificare il decorso dei termini- ed è quindi avvenuta ad oltre un anno di distanza dalla conoscenza del vizio preteso della manifestazione di volontà, se ne deve concludere per la ratifica del contenuto della dichiarazione di volontà, che non può più essere invalidata (art. 31 cpv. 1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 356).\n5. Ne discende la reiezione della petizione, del tutto infondata, senza che occorra pronunciarsi sulle altre eccezioni sollevate dalla parte convenuta.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia:\nI. La petizione 18 maggio 2001 di AO1 è respinta.\nII. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 39'500.-\nb) spese fr. 150.-\nTotale fr. 39'650.-\ngià anticipati dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 85’000.- per ripetibili.\nIII. Intimazione:\n-\n-\n|\nTerzi implicati |\n_LITE1\n|\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}