In tale misura vanno ripartite le tasse e le spese di giudizio e le ripetibili. Per i quali motivi, richiamati gli art. 3 CC, 83 CC, 718 CO e, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC dichiara e pronuncia 1. La petizione 9 maggio 2001 è parzialmente accolta e di conseguenza: 1.1. È accertato che l'atto di costituzione di pegno 30 giugno 1992 a favore della Banca __________ SA, ora CV 1 SA, Lugano, di tutti gli averi della AT 1, Vaduz, ammontanti allora a fr. 3'149'095.50 a garanzia dei crediti concessi dalla banca a B__________. Ltd, Triesenberg, non è valido e non vincola AT 1, Vaduz. 1.2. CV 1 SA, Lugano, è condannata a stornare tutte le operazioni di addebito effettuate dal conto no.