Il fatto preteso dalla convenuta che nessuna spiegazione venne chiesta al proposito non le giova perché nemmeno, da parte sua, venne fornita nessuna spiegazione. L'obbligo di una verifica che la banca aveva disatteso meno di un anno prima poteva almeno, infatti, essere concretizzato, nell'ambito di un diligente rapporto di fiducia verso le beneficiarie della fondazione, proprio in quell'occasione quando sarebbe bastato al direttor TE 1 esplicitare il senso dell'indicazione riguardante il pegno e farsi confermare dalle interessate il consenso a quell'operazione.