chi erano, venivano gravati dall'atto di disposizione. 4.2. La banca non può nemmeno, in buona fede, pretendere che le beneficiarie economiche abbiano ratificato l'operazione di messa a pegno per il fatto che, in occasione di una loro visita in banca, nel gennaio 1993, sarebbe stata mostrata loro la documentazione bancaria dalla quale la messa a pegno risultava (teste TE 1). Ora dal rapporto di quella visita (allegato al doc. BBB) non risulta assolutamente nulla e non si può avere alcuna certezza che le interessate abbiano potuto vedere l'indicazione di messa a pegno rispettivamente ne abbiano potuto comprendere la portata.