III, n. 3094). Tuttavia le stesse regole che portano all'invalidità dell'atto giuridico per doppia rappresentanza si applicano, con la stessa conseguenza, quando, nonostante il conflitto d'interessi che lo oppone alla persona giuridica, un organo della stessa conclude, a nome di quest'ultima, un contratto con un terzo se il terzo poteva o avrebbe dovuto conoscere questo conflitto prestando l'attenzione necessaria e, quindi, non risultando in buona fede (DTF 126 III 361 consid. 3).