{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-17_2008-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97640&nX40_KEY=4921869&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6756b81a137586ecb5ff2780cf8f6dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.04.2008 10.2001.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accertamento nullità di atto di costituzione di pegno, responsabilità della banca per atti di organo di Anstalt in conflitto di interessi e per mancata diligenza in presenza di situazioni anomale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:26:19", "Checksum": "44a5619abfe47829bbe987ad2e953c76", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.04.2008 10.2001.17\nRegesto:\nAccertamento nullità di atto di costituzione di pegno, responsabilità della banca per atti di organo di Anstalt in conflitto di interessi e per mancata diligenza in presenza di situazioni anomale\n\n\n4.2. La banca non può nemmeno, in buona fede, pretendere che le beneficiarie economiche abbiano ratificato l'operazione di messa a pegno per il fatto che, in occasione di una loro visita in banca, nel gennaio 1993, sarebbe stata mostrata loro la documentazione bancaria dalla quale la messa a pegno risultava (teste TE 1). Ora dal rapporto di quella visita (allegato al doc. BBB) non risulta assolutamente nulla e non si può avere alcuna certezza che le interessate abbiano potuto vedere l'indicazione di messa a pegno rispettivamente ne abbiano potuto comprendere la portata. Il fatto preteso dalla convenuta che nessuna spiegazione venne chiesta al proposito non le giova perché nemmeno, da parte sua, venne fornita nessuna spiegazione. L'obbligo di una verifica che la banca aveva disatteso meno di un anno prima poteva almeno, infatti, essere concretizzato, nell'ambito di un diligente rapporto di fiducia verso le beneficiarie della fondazione, proprio in quell'occasione quando sarebbe bastato al direttor TE 1 esplicitare il senso dell'indicazione riguardante il pegno e farsi confermare dalle interessate il consenso a quell'operazione. Nemmeno si può pretendere che un tacito consenso sia rappresentato dalla mancanza di contestazione degli estratti conto di fine anno che venivano inviati a I__________ e che questi mai ha mostrato alle beneficiarie della fondazione, limitandosi a presentare fogli dattiloscritti che indicavano il modo in cui i soldi erano stati investiti (deposizione M__________).\n4.3. Anche la grande fiducia che la banca aveva in I__________ per i lunghi rapporti di collaborazione e quella che sembrava esserci, verso I__________, da parte dei beneficiari delle fondazioni, legati da vincoli di parentela, non può giustificare l'atteggiamento negligente della banca nell'ambito dell'operazione di messa a pegno che era inusuale e a esclusivo vantaggio suo e di I__________. Non si può, del resto, giustificare una propria manchevolezza come la mancata adozione delle precauzioni che si imponevano, con l'apparenza di correttezza generale della persona con la quale si tratta (sentenza del Tribunale federale 4C.15/1996 consid. 5c; DTF 132 III 449 consid. 4).\n4.4. Ne segue che, mancando il potere di rappresentanza di I__________ per la fondazione, nella specifica operazione di messa a pegno dei beni di quest'ultima, l'attrice non è vincolata da questo contratto e una eventuale concolpa delle sue aventi diritto non può essere tenuta in conto (sentenza del Tribunale federale 4C.15/1996 consid. 7b). La petizione, su questo punto, deve così essere integralmente accolta.\n5. L'attrice chiede anche la restituzione degli importi di fr. 177'993.- e USD 45'000.- che, tra dicembre 1995 e novembre 1997, I__________, a più riprese, ha prelevato dal suo conto tramite l'emissione di dieci assegni, un prelevamento diretto ed un trasferimento a favore di un suo conto personale.\n5.1. Questi prelievi, diversamente dalla messa a pegno, potrebbero essere considerati quali operazioni che gli scopi della fondazioni permettevano. TE 1 (doc. Z) riferisce che It__________, a volte, si giustificava dicendo che il denaro prelevato era da consegnare ai beneficiari economici e che, per altri trasferimenti, confermava che tutte le operazioni erano note ai beneficiari. Ed ancora lo stesso TE 1 afferma che, nel corso del 1997, a fronte dell'intensificarsi delle operazioni di prelievo ha chiesto a I__________ se gli aventi diritto erano al corrente, ricevendone sempre risposta affermativa. Anche qui il direttor TE 1 si è posto il problema dell'esistenza del consenso dei beneficiari economici e a giusta ragione se sol si pensi alle frenetiche operazioni di prelievo, alcune poi con trasferimento diretto al conto M__________ di pertinenza di I__________ presso la stessa banca convenuta, messe in atto da I__________ sui conti di tutte le fondazioni, di cui era organo, e che facevano capo a gruppi famigliari o a persone tra loro imparentate (AT 1, S__________ Foundation e L__________ Foundation, tutte attrici contro la banca in questa ed in altre, congiunte per istruttoria, procedure giudiziarie). L'analisi peritale in sede penale di cui ai doc. Q, R e S ne è un’impressionante conferma. La banca non poteva non accorgersi che le fondazioni, compresa la qui attrice, erano diventate le garanti e le dispensatrici di liquidità per gli impegni personali di I__________ e infatti ne ha avuto contezza tanto da chiedere se i beneficiari economici consentivano, ma non disponendo ulteriori accertamenti, che si imponevano, come, ad esempio, l'ottenimento di un'autorizzazione scritta o l'informazione diretta agli aventi diritto che conosceva perfettamente. La situazione venutasi a creare era assolutamente anomala con addebiti, agli stessi conti e nello stesso giorno, di decine di migliaia di franchi suddivisi in più prelievi singoli (ad esempio il 31.7.1996 per la L__________, il 30.6.1996 per la N__________, il 31.12.1996, il 31.7.1997 e il 31.12.1997 per la S__________, come al doc. Q). Per la quantità e l'intensità delle operazioni che la banca sapeva essere destinate, nella maggior parte, a beneficio di I__________ si era in presenza di una situazione del tutto eccezionale, foriera di dubbi e sospetti qualificati che non potevano più esimere la banca da un obbligo di verifica presso i beneficiari dei conti."}