{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-17_2008-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97640&nX40_KEY=4921869&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6756b81a137586ecb5ff2780cf8f6dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.04.2008 10.2001.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accertamento nullità di atto di costituzione di pegno, responsabilità della banca per atti di organo di Anstalt in conflitto di interessi e per mancata diligenza in presenza di situazioni anomale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:26:19", "Checksum": "44a5619abfe47829bbe987ad2e953c76", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.04.2008 10.2001.17\nRegesto:\nAccertamento nullità di atto di costituzione di pegno, responsabilità della banca per atti di organo di Anstalt in conflitto di interessi e per mancata diligenza in presenza di situazioni anomale\n\n\n4. La messa a pegno dei beni dell'attrice a favore di B__________ Ltd a opera di I__________, nella sua duplice veste di presidente del consiglio di fondazione dell'attrice e di amministratore e proprietario di B__________ Ltd, non configura un caso di doppia rappresentanza poiché il contratto di messa in pegno è un negozio giuridico innominato di carattere bilaterale (Foëx, Le contrat de gage mobilier, N. 348), che coinvolge da una parte il proprietario del pegno e dall'altra il creditore, non per contro il debitore principale (Foëx, op. cit., N. 64, 356, 393; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, n. 3094). Tuttavia le stesse regole che portano all'invalidità dell'atto giuridico per doppia rappresentanza si applicano, con la stessa conseguenza, quando, nonostante il conflitto d'interessi che lo oppone alla persona giuridica, un organo della stessa conclude, a nome di quest'ultima, un contratto con un terzo se il terzo poteva o avrebbe dovuto conoscere questo conflitto prestando l'attenzione necessaria e, quindi, non risultando in buona fede (DTF 126 III 361 consid. 3). È pacifico che i poteri di rappresentanza per la persona giuridica escludono operazioni che rivelano un comportamento dell'organo rappresentante contrario ai suoi doveri e agli interessi della società ed è altrettanto pacifico che la contestata messa a pegno, attività non ricompresa negli statuti della fondazione e a favore poi dello stesso organo in palese conflitto d'interesse, rappresenti una tale operazione (cfr sentenza del Tribunale federale del 29 agosto 1996 4C.15/1996, doc. TT in una fattispecie simile).\n4.1. Va quindi esaminato se la banca convenuta, creditrice di B__________ Ltd e garantita dai beni di AT 1, conosceva o avrebbe dovuto riconoscere, prestando la dovuta attenzione, questo conflitto. La risposta è affermativa. A__________, direttore della banca convenuta, sapeva che la messa a pegno andava in definitiva a favore di I__________ perché B__________ Ltd era una società a lui riconducibile (cfr. testimonianza __________ 16.10.1998 avanti al PP, pag. 5 e 3, doc. Z) ma si è accontentato della semplice dichiarazione di I__________ nel senso che aveva ottenuto dall'avente diritto della fondazione in questione la possibilità di mettere a pegno gli averi della stessa a favore di B__________ (cfr. testimonianza__________ 16.10.1998 avanti al PP, pag. 3, doc. Z). Non serve a comprovare la buona fede della banca il fatto che B__________ Ltd era utilizzata da anni per l'emissione di garanzie a carico delle altre fondazioni, facenti capo a parenti delle beneficiarie economiche dell'attrice, e nell'interesse di società italiane di questi parenti. Infatti quelle operazioni di credito erano direttamente condotte dalla banca per anticipazioni a titolo di anticipi azionisti (cfr. teste J__________) mentre, nel caso concreto, era pacifico, anche per __________, così come appare dalle sue testimonianze (cfr. audizione testimoniale del 16.10.1998 avanti al PP, doc. Z), e per l'espressa dichiarazione del teste __________, che la messa a pegno, qui in discussione, riguardava impegni personali di I__________. Per tutte queste circostanze e in una situazione in cui era individuabile una posizione finanziaria precaria di I__________ la banca avrebbe dovuto prestare una maggiore ed accresciuta attenzione e non accontentarsi dell'affermazione di questi riferita all'ottenuto accordo delle beneficiarie economiche, ma procedere a verifiche supplementari. Il sospetto che I__________ approfittasse della sua posizione di organo doveva sorgere nella banca ed era anche sorto tanto è vero che la comunicazione di I__________ sul consenso delle beneficiarie è stata ritenuta importante, decisiva e tranquillizzante per la stipula del contratto di messa a pegno. Ma l'accordo delle beneficiarie economiche, perché importante e decisivo anche per la banca, avrebbe dovuto concretizzarsi in una dichiarazione, se non di persona, almeno scritta. E questo, oltre al fatto che il tutto andava a solo vantaggio di I__________, anche perché l'operazione di messa a pegno, oltre a non essere prevista dagli scopi della fondazione, era in contrasto con gli intendimenti di gestione del conto, comunicati al momento della sua apertura solo 5 giorni prima della messa a pegno, quando venne firmato anche un mandato di gestione alla banca (doc. E) che escludeva qualsiasi operazione all'infuori di quelle di reimpiego. Non si può che condividere le motivazioni della decisione della Camera dei ricorsi penali (CRP) del 23 agosto 2004, riguardante il sequestro penale del conto della fondazione per evitare che la banca convenuta potesse escutere la garanzia, quando afferma che in una situazione di doppio conflitto d'interessi - quello di I__________, organo della fondazione, che agisce per suo esclusivo tornaconto e quello della banca che veniva garantita per una sua esposizione verso una società di I__________ - la banca non può accontentarsi di semplici verifiche formali ma deve esigere spiegazioni complete sul motivo dell'operazione ed ottenere l'accordo di coloro che in definitiva, e la banca ben sapeva chi erano, venivano gravati dall'atto di disposizione."}