Da quanto precede, si può senz'altro ritenere che l'attore, in data 21 settembre 2000, era stato effettivamente messo in mora circa l'insufficienza delle garanzie ed era inadempiente. Non avendo egli provveduto a sanare la sua inadempienza entro i cinque giorni lavorativi successivi, la convenuta, che in base alle disposizioni contrattuali non era tenuta ad assegnargli alcun termine per l'adempimento, era senz'altro legittimata a chiudere le operazioni -il teste __________ ha per altro escluso che la chiusura di una sola operazione potesse aumentare il margine (p. 6)- e quindi, a maggior ragione, ad adottare un provvedimento meno "invasivo" per il cliente, qual era l'inserimento di uno